Bagni chimici per grandi opere: le regole cambiano tra autostrade, gallerie e ferrovie

Bagni chimici per grandi opere: le regole cambiano tra autostrade, gallerie e ferrovie

Oggi parliamo di grandi opere infrastrutturali, in relazione al settore dei bagni chimici portatili. In primo luogo bisogna considerare che, in questo caso, la logistica dei servizi igienici diventa un capitolo tecnico a sé. Infatti, un conto è posizionare un bagno chimico in un cantiere edile urbano, un altro è garantirlo lungo decine di chilometri di autostrada, nel cuore di una galleria o a fianco di una linea ferroviaria in esercizio.

Cambiando gli spazi, cambiano anche i rischi e cambiano, soprattutto, le norme da rispettare. Scopriamo con questo articolo cosa accomuna questi cantieri, e cosa invece li rende profondamente diversi.

La normativa sui bagni chimici portatili che vale per tutti i cantieri

Prima di entrare nelle specificitĂ , partiamo dalla base. Quando si parla di bagni chimici in cantiere, i riferimenti normativi sono:

  • Il D.Lgs. 81/2008, in particolare l’Allegato XIII, richiamato dall’articolo 96. Qui troviamo i numeri minimi: i lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e un gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere. La stessa norma precisa che, quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. Tra l’altro, in caso di violazione delle misure stabilite dall’Allegato, l’articolo 159 prevede addirittura l’arresto da 3 a 6 mesi, oppure l’ammenda da 3.000 a 12.000 euro.
  • La UNI EN 16194:2023, che si applica ai bagni mobili non collegati alla rete fognaria e specifica i requisiti per i servizi di installazione, i prodotti sanitari, la pulizia e il numero di cabine, tenendo conto di igiene, salute e sicurezza. La stessa norma classifica gli ambiti d’uso e tiene distinti, per esempio, i cantieri (tipo D) dalla cantieristica industriale come porti, raffinerie e centrali elettriche (tipo F). Per i cantieri il criterio operativo è chiaro: un bagno mobile ogni 10 utilizzatori, con distanza massima indicativa di 100 metri dal posto di lavoro e, nei cantieri su piĂą livelli, almeno un bagno ogni due piani.

Ma come si applica questa base normativa alle grandi opere, e quali sono le differenze?

Bagni chimici per autostrade e grandi arterie: cosa prevede la norma?

Su autostrade e grandi arterie, il cantiere è di tipo stradale. La sua caratteristica, che lo contraddistingue da un cantiere tradizionale, è che è lungo e si muove. Le squadre lavorano su posizioni distanti chilometri, spesso per pochi giorni su ciascun punto, e tornare al campo base ogni volta non è praticabile.

Il legislatore lo ha previsto. L’uso di caravan o roulotte come servizi igienico-assistenziali è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane, in aggiunta agli ordinari servizi igienico-assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base. In questi casi, quindi, la soluzione mobile diventa parte integrante della logistica, e non è una misura secondaria.

In pratica, su un cantiere autostradale conta soprattutto:

  • La distribuzione lungo il tracciato, perchĂ© il limite dei 100 metri dal posto di lavoro previsto dalla UNI EN 16194 va ripensato su uno sviluppo lineare di chilometri.
  • La rapiditĂ  di installazione e spostamento, dato che i fronti di lavoro avanzano in continuazione.
  • L’autonomia totale da rete idrica ed elettrica, visto che gli allacci lungo le carreggiate semplicemente non esistono.
  • La sicurezza rispetto al traffico veicolare, con posizionamento in aree protette e segnalate.

Bagni chimici per gallerie e lavori in sotterraneo: cosa cambia?

In galleria non si applica solo il Testo Unico. Entra in gioco un decreto storico ma ancora vigente, il D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320, che detta le norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo e si applica ai lavori di costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili.

Una soglia utile da ricordare: per le gallerie di lunghezza non superiore ai 50 metri si applicano solo alcuni capi del decreto, mentre per le opere più estese il quadro è completo.

Rispetto al cantiere ordinario, in sotterraneo ci sono degli elementi aggiuntivi di cui tenere necessariamente conto, che cambiano l’applicazione normativa. Uno di questi è la natura dell’ambiente: la galleria è spesso un ambiente confinato, con tutto ciò che ne consegue in termini di ventilazione, accessi e gestione delle emergenze. Per questo il posizionamento dei servizi va studiato in genere all’imbocco o in aree dedicate, lontano dal fronte di scavo. Cosa tenere a mente in galleria:

  • Riferimento normativo dedicato (DPR 320/1956), che si somma al D.Lgs. 81/2008.
  • Rapporto latrine piĂą “diluito” rispetto al cantiere edile, ma con vincoli igienici e costruttivi stringenti.
  • Esigenza di soluzioni robuste, ventilate e gestibili in spazi dove umiditĂ  e polveri sono la norma.

Bagni chimici nei cantieri ferroviari: sicurezza sui binari

Sul fronte ferroviario il tema dominante è la convivenza con la circolazione dei treni. Il riferimento operativo, in questo caso, è l’Istruzione per la Protezione dei Cantieri di RFI, una normativa ferroviaria che tutela, con misure comportamentali e organizzative, la sicurezza dell’esercizio e l’incolumità del personale impegnato nei cantieri mobili e temporanei lungo le linee e nelle stazioni. A livello europeo si aggiunge la serie UNI EN 16704, che definisce un approccio comune alla sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi ferroviari per i lavori su o in prossimità dei binari.

Il dettaglio che incide di più sulla logistica dei servizi igienici sono le distanze di sicurezza. La normativa fissa l’occupazione con soli uomini fino a precise distanze dalla rotaia più vicina: 1,50 metri per velocità non superiori a 140 km/h, fino a 2,15 metri per velocità non superiori a 250 km/h. C’è poi il vincolo edilizio del DPR 753/1980, che lungo i tracciati ferroviari vieta in linea generale costruzioni e manufatti a distanza inferiore a 30 metri dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina.

Per i bagni di cantiere significa niente cabine dentro la sagoma libera di transito o nelle fasce di sicurezza, posizionamento nel campo base e accessibilitĂ  senza attraversare binari in esercizio. Le prioritĂ  diventano:

  • Collocazione in aree protette, fuori dalle distanze critiche dal binario.
  • RaggiungibilitĂ  rapida e sicura per le squadre, senza interferenze con i treni.
  • Coordinamento con i regimi di lavoro (interruzione del binario, protezione del binario adiacente) previsti dall’IPC.

Le norme a confronto, in sintesi

Per riassumere, dunque, ecco come cambia il riferimento principale a paritĂ  di base comune (D.Lgs. 81/2008 e UNI EN 16194:2023):

  • Autostrade e strade: Allegato XIII punto 6.2, soluzioni mobili e distribuite lungo tracciati lineari, attenzione al traffico.
  • Gallerie: DPR 320/1956, latrine almeno 1 ogni 20 lavoratori, requisiti costruttivi specifici, gestione dell’ambiente confinato.
  • Ferrovie: IPC RFI e UNI EN 16704, distanze di sicurezza dal binario, posizionamento in campo base.

Come scegliere la giusta soluzione di bagno chimico

Il filo conduttore di tutte queste opere è uno: servono unità affidabili, autonome dagli allacci, facili da spostare e robuste abbastanza da reggere ambienti difficili. Per chi gestisce bagni destinati a cantieri di questo tipo, la modularità fa la differenza, sia in fase di trasporto verso siti remoti, sia nella manutenzione sul campo, dove poter intervenire senza riportare il bagno in sede significa risparmiare tempo e fermi.

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